14/01/2021 12:21:24
Istruzioni INPS sulla proroga, causa emergenza COVID, delle certificazioni ai disabili gravi ai fini dei benefici previsti dalla legge 104 1992 e D.lgs 2001. Le certificazioni di disabilità grave già concesse restano valide durante l'iter di revisione periodico fino alla nuova visita anche nel caso siano mai state utilizzate per ottenere i benefici previsti. Questo in sintesi quanto comunica l'INPS nel messaggio n.93 del 13.1.2021. Vengono forniti alcuni chiarimenti sulla procedure di concessione dei permessi legge 104 e delle altre agevolazioni per i lavoratori disabili (d.lgs 151-2001), visto che i tempi di revisione e di accettazione delle domande stanno subendo rallentamenti a causa della sospensione delle visite di accertamento sanitario per la crisi epidemiologica da COVID 19. In particolare l'istituto precisa che: come previsto dall'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90: “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”. nel caso di lavoratori che, in possesso di un verbale per handicap in corso di validità, non hanno mai utilizzato lo stesso per richiedere i permessi (permessi ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, congedo straordinario) , ma presentano domanda per la prima volta quando sia già venuto a scadenza il termine indicato nel verbale stesso, la domanda presentata tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione. Qualora all’esito della revisione sia confermato lo stato di disabilità con connotazione di gravità, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione dell' istanza se invece all’esito della revisione non risulti confermata la disabilità con connotazione di gravità, si procederà al recupero del beneficio fruito.
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